Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di ammissione (articolo 70-octiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato puo' essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
  • b)nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
  • c)il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non e' superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
  • d)ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
  • e)e' identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, lettera d), sono indicati:
  • a)il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
  • b)il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
  • c)lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
  • d)il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
  • e)il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
  • f)le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 158, comma 5. 3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere d) ed e), per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attivita', sono fornite distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata. 4. Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o piu' Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o piu' degli Stati precedentemente indicati.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art163 · fonte del testo

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