Art. 7-septies d.P.R. 633/1972 — Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità

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[1]In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita':

  • a)le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);
  • b)le prestazioni pubblicitarie;
  • c)le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
  • d)le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
  • e)la messa a disposizione del personale;
  • f)le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
  • h)i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorche' resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;
  • i)i servizi prestati per via elettronica;
  • l)le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di cui alle lettere precedenti.

[2]129

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

129

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto con (l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010".

L. 15 dicembre 2011, n. 217

139

La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 17 gennaio 2012 al 3 maggio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2010 al 17 gennaio 2012. 176 parole aggiunte in 10 capoversi.

aggiunto: In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita':

aggiunto: a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);

aggiunto: b) le prestazioni pubblicitarie;

aggiunto: c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

aggiunto: d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

aggiunto: e) la messa a disposizione del personale;

aggiunto: f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

aggiunto: h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorche' resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: i) i servizi prestati per via elettronica;

aggiunto: l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di cui alle lettere precedenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 dicembre 2011, n. 217

    La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art7septies · fonte del testo

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