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[1](Art. 3, legge 11 aprile 1886, n. 3798; articoli 6 e 24, legge 8 luglio 1904, n. 407; articoli 64 e 65, legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 41, legge 4 giugno 1911, n. 487; decreto legge 6 luglio 1919, n. 1239; decreto 21 settembre 1919, n. 1777; decreto 13 maggio 1920, n. 1129; articolo unico, R. decreto 2 luglio 1922, n. 1209).
[2]I rimborsi e i concorsi dovuti dallo Stato ai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, in applicazione della legge 11 aprile 1886, n. 3798, della legge 8 luglio 1904, n. 407, della legge 15 luglio 1906 n. 383, e della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono consolidati nella somma liquidata per l'anno 1920.
[3]Oltre i concorsi e rimborsi dovuti a norma e nella misura stabilita dal precedente comma, spettano ai Comuni quelli in dipendenza dei decreti 6luglio 1919, n. 1239, e 13 maggio 1920, n. 1129, da liquidarsi con le norme di cui al R. decreto 21 settembre 1919, n. 1777, e quelli in dipendenza dell'art. 157 del presente testo unico.
[4]Per le nuove scuole istituite dal 1° gennaio 1921 la liquidazione dei rimborsi e concorsi dovuti dallo Stato ai Comuni e' fatta in base alle norme contenute nelle leggi citate nei due commi precedenti.
Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925
