Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010. 304 parole tolte, 14 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: (Art. 26, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
tolto: Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, di fatti onde sia gravemente compromessa la loro reputazione e la loro moralita' come cittadini o come insegnanti o di aver fatto,..., propaganda di principi contrari all'ordine morale e alle istituzioni dello Stato, possono, secondo la gravita' dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:
tolto: 1° La censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasima incorso;
tolto: 2° La sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni;
tolto: 3° La sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui e' applicato; non puo' essere maggiore di sei mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio; e oltre a cio' questo tempo non e' computato negli anni di servizio;
tolto: 4° Il licenziamento, il quale importa la perdita di tutti i diritti derivanti dalla nomina;
tolto: 5° La interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti del licenziamento, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che derivano al maestro dal suo diploma. Essa e' temporanea o perpetua: se temporanea, non puo' essere minore di tre mesi.
tolto: In casi di lieve mancanza il direttore o il sindaco, secondo che si tratti di maestri dei ruoli dell'Amministrazione scolastica o comunale, o qualunque altra autorita' scolastica superiore, possono infliggere ai maestri l'avvertimento per iscritto con esortazione a non piu' ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento non si tiene nota nello stato di servizio del maestro e contro di esso non e' ammesso alcun ricorso.
tolto: Nei casi di punizione per assenze arbitrarie e indipendentemente dalla punizione stessa, il maestro e' tenuto a rimborsare la spesa per la supplenza e quella eventuale di visita fiscale.aggiunto: Testo unico-art. 151 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art151 · fonte del testo
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