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[1](Art. 24, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]
[2]((Per l'assegnazione alle scuole dei Comuni in cui si parla abitualmente una lingua diversa dall'italiana, saranno preferiti quei maestri che dimostrano di possedere una conoscenza sufficiente della lingua del paese)).
Testo in vigore dal 5 gennaio 1926 al 16 dicembre 2010
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1925 al 5 gennaio 1926. 116 parole tolte, 30 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nulla e' innovato circa l'obbligo scolastico. Nelle scuole, nelle quali la lingua d'istruzione non e' l'italiana e fin tanto che non sara' l'italiana, a norma dell'art. 260, l'insegnamento della lingua italiana e' obbligatorio per gli alunni di tutte le classi popolari o cittadine, a cominciare dalla seconda classe della scuola elementare.
tolto: Gli alunni non possono essere promossi alla classe superiore se non superano anche la prova di lingua italiana.
tolto: Sono fissate cinque ore settimanali d'insegnamento per i primi tre anni, sei per i seguenti.
tolto: Dove l'istruzione e' impartita a turni, le ore d'insegnamento sono ridotte a meta'; dove ogni turno d'istruzione comprende due o piu' sezioni con diverso programma sono limitate a cinque ore per turnoaggiunto: Per l'assegnazione alle scuole dei Comuni in cui si parla abitualmente una lingua diversa dall'italiana, saranno preferiti quei maestri che dimostrano di possedere una conoscenza sufficiente della lingua del paese.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art233 · fonte del testo
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