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[1](Art. 24, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]Nulla e' innovato circa l'obbligo scolastico. Nelle scuole, nelle quali la lingua d'istruzione non e' l'italiana e fin tanto che non sara' l'italiana, a norma dell'art. 260, l'insegnamento della lingua italiana e' obbligatorio per gli alunni di tutte le classi popolari o cittadine, a cominciare dalla seconda classe della scuola elementare.

[3]Gli alunni non possono essere promossi alla classe superiore se non superano anche la prova di lingua italiana.

[4]Sono fissate cinque ore settimanali d'insegnamento per i primi tre anni, sei per i seguenti.

[5]Dove l'istruzione e' impartita a turni, le ore d'insegnamento sono ridotte a meta'; dove ogni turno d'istruzione comprende due o piu' sezioni con diverso programma sono limitate a cinque ore per turno.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 5 gennaio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art233 · fonte del testo

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