Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. 131 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 1, R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763).
tolto: La quota di contributo, da consolidarsi a carico dei Comuni dei territori annessi di cui agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920 n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre 1920 n. 1778, i quali hanno le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore agli studi e' fissata nella misura di L. 2 per ogni abitante secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detto contributo sara' versato dal 1° gennaio 1924 da ciascun Comune con le modalita' ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
tolto: In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923 numero 2996 che determina il nuovo stato economico dei maestri elementari.aggiunto: Testo unico-art. 227 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art227 · fonte del testo
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