Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. 300 parole tolte, 14 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: (Art. 6, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132 eart. 14, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).
tolto: Non possono partecipare ai concorsi:
tolto: a) le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio di insegnante e non provviste di un attestato di moralita' da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui e' chiesto e sentito l'avviso della Giunta municipale, dal sindaco o dai sindaci dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quello in cui il concorso e' bandito;
tolto: b) le giovanette e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17° e il 18° anno di eta' o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso;
tolto: c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuto l'eta' di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai concorrenti di cui agli articoli 69 e 253, a coloro che facciano gia' parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, a quelli che abbiano conseguito in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami una votazione complessiva pari o equivalente a punti 105 su 150, e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'articolo 6, comma, 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635;
tolto: d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita', a meno che essi non dimostrino con speciale certificato medico legalizzato che quella causa sia venuta a cessare;
tolto: e) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata della interdizione;
tolto: f) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per reato contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.aggiunto: Testo unico-art. 127 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art127 · fonte del testo
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