Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1927 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 22, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]L'insegnante puo' ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.

[3]Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante e' tenuto ad esibire certificato medico.

[4]Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.

[5]Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante, che non e' in grado di riprendere servizio, puo' far domanda di essere collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non puo' eccedere i due anni; cessa col cessare della causa. All'aspettativa per motivi di salute, quando sia stata concessa per la durata massima, non puo' seguire l'aspettativa per motivi di famiglia a meno che non concorrano circostanze gravi ed eccezionali, delle quali e' giudice insindacabile l'autorita' competente. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia. interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

[6]Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a meta' dello stipendio.

[7]Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorita' scolastica governativa o comunale puo' accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.

[8]Salvo i casi di impossibilita', il maestro non puo' assentarsi dalla scuola prima di avere ottenuto il congedo o la aspettativa.

[9]((Il congedo e' accordato dal direttore o dal podesta', secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale; l'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dal podesta')).

[10]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 7 APRILE 1927, N. 640)).

Testo in vigore dal 24 maggio 1927 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1926 al 24 maggio 1927. 29 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il congedo e' accordato dal direttore o dal tolto: sindaco fino a 10 giorni. Per congedi di durata maggiore provvede l'ispettore o la Giunta municipale aggiunto: podesta', secondo che trattasi di maestri tolto: dei ruoli del Regio provveditorato o dei Comuni autonomi.

tolto: L'aspettativa aggiunto: del ruolo regionale o comunale; l'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o tolto: dalla Giunta municipale aggiunto: dal podesta'.

aggiunto: COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 7 APRILE 1927, N. 640.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art137 · fonte del testo

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