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[1](Art. 22, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]L'insegnante puo' ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.

[3]Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante e' tenuto ad esibire certificato medico.

[4]Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.

[5]Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante che non riprende servizio e' collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non puo' eccedere i due anni; cessa col cessare della causa.

[6]Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a meta' dello stipendio.

[7]Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorita' scolastica governativa o comunale puo' accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.

[8]Salvo i casi di impossibilita', il maestro non puo' assentarsi dalla scuola prima di avere ottenuto il congedo o la aspettativa.

[9]Il congedo e' accordato dal direttore o dal sindaco fino a 10 giorni. Per congedi di durata maggiore provvede l'ispettore o la Giunta municipale secondo che trattasi di maestri dei ruoli del Regio provveditorato o dei Comuni autonomi.

[10]L'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dalla Giunta municipale.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art137 · fonte del testo

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