Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1927 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 21, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Gli insegnanti elementari possono ottenere, per giustificati motivi, congedi ordinari per non oltre 15 giorni in ciascun anno scolastico.

[3]((Il congedo e' accordato dal direttore didattico o dal podesta', secondo che trattasi di maestri di ruolo regionale o comunale)).

[4]Decorsi i 15 giorni, l'insegnante puo' chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.

[5]L'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dalla Giunta municipale e non puo' durare piu' di un anno. Essa non da' diritto allo stipendio e non e' computabile agli effetti della anzianita' di servizio.

Testo in vigore dal 24 maggio 1927 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1925 al 24 maggio 1927. 29 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Il congedo e' accordato dal direttore tolto: o dal sindaco se non supera i 10 giorni; per congedi di durata maggiore provvede l'ispettore o la Giunta municipale aggiunto: didattico o dal podesta', secondo che trattasi di maestri tolto: dei ruoli del Regio Provveditorato o dei Comuni autonomi aggiunto: di ruolo regionale o comunale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art136 · fonte del testo

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