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[1](Art. 21, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Gli insegnanti elementari possono ottenere, per giustificati motivi, congedi ordinari per non oltre 15 giorni in ciascun anno scolastico.

[3]Il congedo e' accordato dal direttore o dal sindaco se non supera i 10 giorni; per congedi di durata maggiore provvede l'ispettore o la Giunta municipale, secondo che trattasi di maestri dei ruoli del Regio Provveditorato o dei Comuni autonomi.

[4]Decorsi i 15 giorni, l'insegnante puo' chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.

[5]L'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dalla Giunta municipale e non puo' durare piu' di un anno. Essa non da' diritto allo stipendio e non e' computabile agli effetti della anzianita' di servizio.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 24 maggio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art136 · fonte del testo

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