Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 4, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]I Comuni possono delegare al Regio provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso per le scuole da essi amministrate.

[3]Nel caso previsto dal comma precedente e nei casi di sostituzione del Regio provveditore al Comune, i concorsi per le scuole comunali sono giudicati dalla stessa Commissione di concorso per le scuole dipendenti dal Regio Provveditorato, a meno che, avuto riguardo al numero e alla ubicazione dei Comuni deleganti o inadempienti, il Regio provveditore non creda di costituire Commissioni apposite per ogni Comune e per gruppi di Comuni. In questo caso di Commissioni per gruppi di Comuni, i concorsi si svolgono in determinate sedi, indicate dal Regio provveditore.

[4]In ogni caso, le spese per lo svolgimento di questi concorsi sono ripartite fra i Comuni in ragione del numero dei concorrenti.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art125 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari