Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Tutte le nomine degli insegnanti nelle scuole elementari sono deliberate in seguito a concorso per titoli ed esami.

[3]A questa regola non e' lecito derogare se non nei casi nei quali sia impossibile provvedere alla nomina dell'insegnante per mancanza di graduatoria di concorso.

[4]Qualunque nomina fatta senza concorso e' provvisoria e non puo' avere durata maggiore dell'anno scolastico, per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere; col chiudersi di questo, il maestro e' di fatto licenziato senza che occorra deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art122 · fonte del testo

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