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[1](Art. 11, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

[2]Ai Comuni e ad altri enti morali che si occupano dell'istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola possono essere concessi sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici in sedi rurali di non piu' che due aule con annessa abitazione per l'insegnante.

[3]Il sussidio viene concesso nella misura della meta' della spesa allo scopo suddetto sostenuta, e non mai in cifra superiore alle L. 50,000. Per la parte residua di spesa i Comuni possono ottenere mutui di favore.

[4]Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e' stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5,000.000 all'anno per 20 esercizi finanziari a datare dal 1924-1925.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art121 · fonte del testo

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