[1]delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali

[2]I fondi conferiti al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, potranno, fino al 31 dicembre 1980 ed entro i limiti che saranno stabiliti dagli, istituti, essere utilizzati dalle rispettive sezioni di credito industriale:(1)

  • a)per la concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime;
  • b)per la concessione di finanziamenti a medio termine, a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro, ubicate nel territorio di competenza di ciascuna delle due sezioni;
  • c)per la concessione di prestiti cumulabili con i finanziamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) di durata non inferiore a un anno, a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) e' fissato ai sensi dell'art. 63, primo comma.(2) I criteri, le procedure e le modalita' previste dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, si applicano per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, e dalle lettere a), b) e c) del presente articolo.(3) I comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e dei Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.(4)

[3](1) Art. 25, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 3, L. n. 167/1960; art. 12, L. n. 649/1961; art. 34, L. n. 717/1965; art. 8, c. 2°, L. n. 38/1967

[4](2) Art. 25, c. 2°, L. n. 634/1957; art. 20 e 28, c. 4°, D.P.R. n. 902/1976

[5](3) Art. 18, c. 1°, L. n. 623/1959; art. 28, c. 4°, D.P.R. n. 902/1976

[6](4) Art. 26, c. 4°, L. n. 634/1957

Testo vigente dal 29 maggio 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art92 · fonte del testo

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