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[1]degli oneri sociali

[2]A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, e' concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente Testo Unico. Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni. Tale sgravio e' elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1 luglio 1972. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali e' concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi. Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei territori anzidetti. Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968. A decorrere dal 1 agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo e' elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data. Per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS. Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi. I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS. Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sara' tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato. I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92

3

Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 ha disposto (con l'art. 2) che "Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 1 marzo 1984

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 175/1987

    Questione infondata
    15 maggio 1987

    È manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale quando non vengano addotti nuovi motivi di illegittimita` ne` prospettate argomentazioni diverse da quelle gia` disattese con precedente sentenza (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito con modificazioni in l. 4 agosto 1971 n. 589; 22, ultimo comma, l. 2 maggio 1976 n. 183: 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, in relazione all'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modificazioni in l. 25 ottobre 1968 n. 1089 - sollevata in riferimento all'art. 81 Cost. - in quanto non prevedono una rigorosa determinazione del costo del beneficio degli sgravi contributivi, con essi disposti, e dei mezzi di copertura finanziaria della relativa spesa). - S. n. 12/1987

    Art. 81 cost. · Art. 22 Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 · Art. 59 Testo unico interventi nel Mezzogiorno

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1978 al 1 febbraio 1979. 165 parole tolte in 15 capoversi.

… aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente Testo Unico.tolto: (1) Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni … dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.tolto: (2) Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i … la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1 luglio 1972.tolto: (4) A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data … indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi.tolto: (5) Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente … diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei territori anzidetti.tolto: (6) Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30 settembre … a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.tolto: (7) A decorrere dal 1 agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto … lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.tolto: (8) Per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad … 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.tolto: (9) Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.tolto: (10) I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.tolto: (11) Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella … tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.tolto: (12) I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.tolto: (13) Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per … all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.tolto: (14)

tolto: (1) Art. 18, c. 1°, D.L. 918/1968, conv. L. n. 1089/1968; art. 1, c. 3°, D.L. 429/1971, conv. L. n. 589/1971

tolto: (2) Art. 18, c. 2°, D.L. n. 918/1968, conv. L. n. 1089/1968

tolto: Idem, c. 3°

tolto: (4) Art. 3 bis, D.L. n. 286/1972, conv. L. n. 463/1972

tolto: (5) Art. 18, c. 4°, D.L. n. 915/1968, conv. L. n. 1089/1968; D.L. n. 429/1971 conv. con mod. L. n. 589/1971

tolto: (6) Idem, c. 5°

tolto: (7) Idem, c. 6°

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: (8) Art. 1, c. 1°, D.L. n. 429/1971, conv. L. n. 589/1971

tolto: (9) Art. 14, L. n. 183/1976

tolto: (10) Art. 18, c. 7°, D.L. B. 918/1968, conv. L. n. 1089/1968

tolto: (11) Idem, c. 8°

tolto: (12) Idem, c. 9°

tolto: (13) Idem, c. 10°

tolto: (14) Art. 22, u.c., L. n. 183/1976

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92

    Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 ha disposto (con l'art. 2) che "Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art59 · fonte del testo

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