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[1]dei revisori
[2]Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un triennio.(1) Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei Conti fra i Consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro. La presidenza spetta a un Consigliere della Corte dei Conti. Il Collegio dei revisori, che esercita la sua funzione a carattere continuativo presso la Cassa per il Mezzogiorno, tra gli altri poteri ha quelli di:
- a)vigilare sull'osservanza delle leggi da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b)accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c)fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa per il Mezzogiorno;
- d)richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 18 novembre 1984
