[1]per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64 I contributi in conto capitale in aggiunta a quelli a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), di cui all'articolo 35, primo e secondo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui all'articolo 1 possono essere concessi, fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, fino ad una misura massima pari alla differenza tra il 60 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo; il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi di cui al quarto comma del citato art. 35 sara' pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi di interesse praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.(1)

[2](1) Art. 35, c. 3°, L. n. 910/1966; art. 1, L. n. 179/1974; art. 6, D.L. n. 377/1975 e art. 2 bis L. conv. n. 493/1975; art. 66, 2° c. lett. e) D.P.R. n. 616/ 1977; art. unico L. 901/1977.

Testo vigente dal 29 maggio 1978

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art166 · fonte del testo

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