E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale nelle spese di esecuzione dei progetti ammessi - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge - ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. I contributi possono essere concessi sino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 30 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646. Tuttavia per le iniziative assunte da Enti di sviluppo, da Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, da cooperative, nonche' da Consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di una pluralita' di aziende per finalita' di valorizzazione, la misura del contributo puo' raggiungere il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, I criteri per l'attuazione degli interventi.

Testo vigente dal 17 agosto 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;967~art4 · fonte del testo

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