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[1]dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno

[2]La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'articolo 1, e' esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma. Per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste. L'esenzione e' concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale. L'esenzione e' applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente. Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle onere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente. Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 ottobre 1978, n. 707

2

La L. 31 ottobre 1978, n. 707, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che: "Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura".

Testo in vigore dal 3 dicembre 1978 al 29 marzo 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 1978

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1978 al 3 dicembre 1978. 112 parole tolte in 8 capoversi.

… cui all'articolo 1, e' esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.tolto: (1) L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previsti … di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.tolto: (3) L'esenzione e' concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.tolto: (4) L'esenzione e' applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo … in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.tolto: (5) Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed … esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.tolto: (6) Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte … applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.tolto: (7)

tolto: (1) Art. 34, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 11, L. n. 555/1959; art. 13, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 15, c. 2°, L. n. 853/1971; art. 26, c. 1°, D.P.R. n. 601/1973

tolto: Art. 34, c. 2°, L. n. 634/1957; art. 11, L. n. 555/1959; art. 13, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 15, c. 2°, L. n. 853/1971

tolto: (3) Art. 35, c. 1°, L. n. 634/1957

tolto: (4) Idem, c. 2°

tolto: (5) Idem, c. 3°

tolto: (6) Idem, c. 4°

tolto: (7) Idem, c. 5°; art. 13, c. 1°, lett. a), L. n. 717/1965

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 ottobre 1978, n. 707

    La L. 31 ottobre 1978, n. 707, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che: "Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art102 · fonte del testo

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