Art. 98-ter — KID e prospetto
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Coloro che intendono effettuare un'offerta di quote di fondi aperti o azioni di Sicav ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla pubblicazione. I prospetti contengono le informazioni che, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinche' gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi. Le informazioni contenute nei prospetti devono essere riportate in una forma chiara, facilmente comprensibile e analizzabile. La pubblicazione dei prospetti e' disciplinata dalla Consob secondo le modalita' e nei termini da essa stabiliti con regolamento. Il prospetto semplificato puo' costituire il documento valido per l'offerta in Italia, fatta salva la necessita' della traduzione nel caso di offerte di quote o azioni di OICR aperti ai sensi degli articoli 42 e 50, comma 2. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11.
Testo in vigore dal 24 aprile 2007 al 13 maggio 2012
