Art. 93-bis — Definizioni

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Nel presente Capo e nel Capo I del Titolo III si intendono per:

  • a)"regolamento prospetto": regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017;
  • b)"disposizioni attuative": gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
  • c)"titoli": i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi;
  • d)"responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
  • e)"Stato membro d'origine":
  • 1)in relazione all'offerta di titoli, lo Stato membro d'origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento prospetto;
  • 2)in relazione all'offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr e' stato costituito;
  • f)"Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata l'offerta o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.

Testo in vigore dal 11 marzo 2021 al 15 dicembre 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 11 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 2016 al 11 marzo 2021. 457 parole tolte, 126 parole aggiunte in 12 capoversi.

Nel presente Capo aggiunto: e nel Capo I del Titolo III si intendono per:

a) "tolto: strumenti finanziari comunitari": i valuti mobiliari e le quote di Oicr chiusiaggiunto: regolamento prospetto": regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017;

b) "tolto: titoli di capitale": le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di societa' nonche' qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purche' gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto emittenteaggiunto: disposizioni attuative": gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

c) "tolto: strumenti diversi daititoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitaleaggiunto: titoli": i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi;

d) tolto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44;

tolto: e) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

tolto: faggiunto: e) "Stato membro d'origine":

1) tolto: per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purche' l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entita' appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, aggiunto: in relazione all'offerta di titoli, lo Stato membro tolto: della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime e' applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoche' equivalente a 1.000 euro;

tolto: 3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE o nel quale e' stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, nelle seguenti circostanze: 3.1 qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o 3.2 ai sensi dell'articolo 2, aggiunto: d'origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera tolto: i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE aggiunto: m), del regolamento prospetto;

tolto: 3-bisaggiunto: 2) in relazione all'offerta di quote o azioni di tolto: OICR aggiunto: Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui tolto: l'OICR aggiunto: l'Oicr e' stato costituitotolto: .aggiunto: ;

tolto: gaggiunto: f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata tolto: un'offerta al pubblico o viene richiesta aggiunto: l'offerta o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione tolto: di strumenti finanziari comunitari aggiunto: in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art93bis · fonte del testo

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