Art. 90-ter — Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading

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((In materia di accesso tra sedi di negoziazione e depositari centrali:))

  • a)((la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da sedi di negoziazione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;))
  • b)((la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.)) ((In materia di accesso tra sedi di negoziazione e controparti centrali:))
  • a)((la Consob svolge le funzioni assegnate all'autorita' competente della sede di negoziazione dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;))
  • b)((la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le funzioni assegnate all'autorita' competente della controparte centrale dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.)) ((Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.)) ((In materia di accesso tra depositari centrali e controparti centrali:))
  • a)((la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da controparti centrali ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;))
  • b)((la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Consob, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.))

Testo in vigore dal 6 marzo 2026 al 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 6 marzo 2026. 117 parole tolte, 236 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Laaggiunto: In materia di accesso tra sedi di negoziazione e depositari centrali:

aggiunto: a) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e aggiunto: a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni tolto: in materia di accesso di controparti centrali e aggiunto: indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da sedi di negoziazione ai tolto: servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell'articolo 53, aggiunto: sensi del paragrafo 1, secondo comma, tolto: e aggiunto: del medesimo articolo;

aggiunto: b) la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, aggiunto: quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014aggiunto: , quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo. In materia di accesso tolto: alle aggiunto: tra sedi di negoziazionetolto: , la Consob e' l'autorita' competente a aggiunto: e controparti centrali:

a) tolto: svolgere le funzioni previste dall'articolo aggiunto: la Consob svolge le funzioni assegnate all'autorita' competente della sede di negoziazione dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e tolto: dall'articolo aggiunto: dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, tolto: quando le richieste di accesso sono presentate da controparti centrali aggiunto: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

b) tolto: ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3 aggiunto: la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le funzioni assegnate all'autorita' competente della controparte centrale dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. tolto: 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali aggiunto: 600/2014. Le competenze di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. In materia di accesso tolto: alle controparti centrali, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, aggiunto: tra depositari centrali e controparti centrali:

aggiunto: a) la Consob e' l'autorita' competente atolto: :

tolto: a) svolgere le funzioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 35, paragrafo 4, aggiunto: ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. tolto: 600 aggiunto: 909/2014, quando le richieste tolto: di accesso sono presentate da tolto: sedi di negoziazione aggiunto: controparti centrali ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;

b) aggiunto: la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e tolto: svolgere aggiunto: a svolgere, d'intesa con la Consob, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo tolto: 1, primo comma, e paragrafo 3, aggiunto: 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali aggiunto: ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art90ter · fonte del testo

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