Art. 79-quinquies — Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali

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La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto ((dai commi seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-novies.1)). La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

Testo in vigore dal 31 gennaio 2024 al 6 marzo 2026

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Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2016 al 31 gennaio 2024. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

… 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguentiaggiunto: , dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-tolto: sexiesaggiunto: novies.1. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art79quinquies · fonte del testo

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