Art. 65 — Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 2017 al 12 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

(( Il mercato regolamentato dispone di:

  • a)misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall'autorita' competente;
  • b)procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi;
  • c)misure per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, comprese misure di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;
  • d)regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;
  • e)misure efficaci atte ad agevolare il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema;
  • f)risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entita' delle operazioni concluse nel mercato, nonche' della portata e del grado dei rischi ai quali esso e' esposto. La Consob puo' ulteriormente dettagliare, con regolamento, i requisiti organizzativi del mercato regolamentato e puo' dettare la metodologia di determinazione dell'entita' delle risorse finanziarie previste nel comma 1, lettera f). 3. Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti obblighi per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato.)) 73
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo in vigore dal 26 agosto 2017 al 12 marzo 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017. 89 parole tolte, 287 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: La Consob stabilisce con regolamentoaggiunto: Il mercato regolamentato dispone di:

a) tolto: le modalita' di registrazione presso le societa' di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti aggiunto: misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall'autorita' competente;

aggiunto: b) procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi;

aggiunto: c) misure per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, comprese misure di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;

aggiunto: d) regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;

aggiunto: e) misure efficaci atte ad agevolare il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema;

tolto: b) il contenuto, i termini e le modalita' di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitatiaggiunto: f) risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entita' delle operazioni concluse tolto: su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato aggiunto: nel mercato, nonche' della portata e del grado dei rischi ai quali esso e' esposto. La Consobtolto: , quando cio' sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, puo' estendere gli obblighi di comunicazione di cui al aggiunto: puo' ulteriormente dettagliare, con regolamento, i requisiti organizzativi del mercato regolamentato e puo' dettare la metodologia di determinazione dell'entita' delle risorse finanziarie previste nel comma 1, lettera tolto: b), anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati aggiunto: f). 3. Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti obblighi per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

    Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art65 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari