Art. 58 — Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri
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Quando a una impresa di investimento comunitaria, a una societa' di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia e' revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. Alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.
Testo in vigore dal 9 aprile 2014 al 26 agosto 2017
