Art. 58 — Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri
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(( Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una societa' di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. )) Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.
Testo in vigore dal 22 ottobre 2003 al 9 aprile 2014
