Art. 48 — Compiti del depositario

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Alle SICAV non si applica l'articolo 2484, primo comma, nn. 4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la societa' si scioglie. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV. Gli atti per i quali e' prevista la pubblicita' dall'articolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione e' trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della societa' nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Il bilancio di liquidazione e' sottoposto al giudizio ((del soggetto incaricato della revisione legale dei conti)) ed e' pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.

Testo in vigore dal 7 aprile 2010 al 9 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 7 aprile 2010. 5 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Il bilancio di liquidazione e' sottoposto al giudizio tolto: della societa' incaricata della revisione aggiunto: del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed e' pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto. La banca depositaria procede, su …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art48 · fonte del testo

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