Art. 46-ter — FIA UE che investono in crediti in Italia

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I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a)il FIA UE e' autorizzato dall'autorita' competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
  • b)il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalita' di partecipazione, e' analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
  • c)le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane puo' essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorita' competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non puo' iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia puo' vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia puo' prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e puo' prevedere altresi' che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.

Testo in vigore dal 16 febbraio 2016 al 26 agosto 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art46ter · fonte del testo

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