Art. 46 — Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente
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L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio' e' ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e' conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del (( Ministro dell'economia e delle finanze)), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono stabilite le modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma 2, del codice civile e' pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene pubblicato il valore patrimoniale della societa' e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma 2, e' fissato in trenta giorni.
Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 9 aprile 2014
