Art. 4-sexies — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)

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La Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente:

  • a)ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a) ((...));
  • b)a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per i soggetti ivi indicati; 78
  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165)). (( In conformita' alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla Parte II. )) Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita' competente:
  • a)((ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d'investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005;))
  • b)a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 78
  • c)a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte. 78 La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014. 78 La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, ((individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati)), in conformita' agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e 3. 69
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224

69

Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

78

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Testo in vigore dal 24 gennaio 2020 al 19 luglio 2020

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2018 al 24 gennaio 2020. 116 parole tolte, 84 parole aggiunte in 6 capoversi.

… PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a)tolto: , per gli intermediari assicurativi ivi indicatiaggiunto: ...;

c) tolto: a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonche' la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165. In conformita' alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla Parte II. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita' competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi tolto: posti aggiunto: imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 tolto: agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui tolto: PRIIP aggiunto: prodotti d'investimento assicurativo, o vendono tolto: i PRIIP, nel caso di prodotti distribuiti dagli aggiunto: tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b)

del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tolto: dagli aggiunto: agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo tolto: 7 settembre 2005, n. 209tolto: , e dai aggiunto: del 2005, e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo tolto: 7 settembre 2005, n. 209 aggiunto: del 2005;

… articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014tolto: ... nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi …

… profili attinenti alla stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte.tolto: ... La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento … La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, tolto: stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalita' di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente aggiunto: individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave tolto: di cui al comma 2, lettera c) e all'articolo 4-decies aggiunto: prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformita' agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art4sexies · fonte del testo

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