Art. 34 — Autorizzazione della società di gestione del risparmio

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((1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:)) L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di societa' di gestione del risparmio.

Testo in vigore dal 9 aprile 2014 al 27 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2010 al 9 aprile 2014. 177 parole tolte, 25 parole aggiunte in 9 capoversi.

aggiunto: 1. La Banca d'Italia, sentita la tolto: CONSOB, autorizza l'esercizio aggiunto: Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmiotolto: , aggiunto: con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di gestione di portafogli tolto: eaggiunto: , del servizio di consulenza in materia di investimenti tolto: da parte delle societa' di gestione del risparmio aggiunto: e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:

tolto: a) sia adottata la forma di societa' per azioni;

tolto: b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica;

tolto: c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

tolto: d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati dall'articolo 13;

tolto: e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;

tolto: f) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

tolto: g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: h) la denominazione sociale contenga le parole "societa' di gestione del risparmio". L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art34 · fonte del testo

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