Art. 34 — Autorizzazione della società di gestione del risparmio

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La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle societa' di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)sia adottata la forma di societa' per azioni;
  • b)la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
  • c)il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
  • d)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati dall'articolo 13;
  • e)i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
  • f)la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
  • g)venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;
  • h)la denominazione sociale contenga le parole "societa' di gestione del risparmio". L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di societa' di gestione del risparmio.

Testo in vigore dal 10 marzo 2010 al 9 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2007 al 10 marzo 2010. 2 parole tolte, 20 parole aggiunte.

e) i titolari tolto: di partecipazioni aggiunto: delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 aggiunto: e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art34 · fonte del testo

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