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Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:

  • a)delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative; 73
  • b)delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
  • c)delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.
  • c-bis)delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative. 73
  • c-ter)delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
  • c-quater)delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

61

Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Successivamente la Corte Costituzionale

84

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.

Testo in vigore dal 28 marzo 2019 al 1 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 2015

2015oggi
  1. 7 agosto 2026 — oggiabrogatoper 2 mesi
  2. 31 gennaio 2024 — 7 agosto 2026per 3 anni
  3. 7 aprile 2023 — 31 gennaio 2024per 10 mesi
  4. 3 settembre 2022 — 7 aprile 2023per 7 mesi
  5. 2 dicembre 2021 — 3 settembre 2022per 9 mesi
  6. 11 marzo 2021 — 2 dicembre 2021per 9 mesi
  7. 10 giugno 2019 — 11 marzo 2021per un anno
  8. 26 maggio 2019 — 10 giugno 2019per 15 giorni
  9. 1 maggio 2019 — 26 maggio 2019per 25 giorni
  10. 28 marzo 2019 — 1 maggio 2019per un mese
  11. 26 agosto 2017 — 28 marzo 2019per un anno
  12. 24 settembre 2016 — 26 agosto 2017per 11 mesi
  13. 4 giugno 2016 — 24 settembre 2016per 4 mesi
  14. 18 marzo 2016 — 4 giugno 2016per 3 mesi
  15. 27 giugno 2015 — 18 marzo 2016testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 28 marzo 2019. 45 parole aggiunte in 3 capoversi.

c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuativeaggiunto: .

aggiunto: c-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;

aggiunto: c-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art194quater · fonte del testo

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