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(( 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

  • a)''strumenti finanziari'': gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
  • b)"derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
  • c)"prassi di mercato ammesse": prassi di cui e' ragionevole attendersi l'esistenza in uno o piu' mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;
  • d)"ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 2005, n. 62

12

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".

Testo in vigore dal 12 maggio 2005 al 18 agosto 2009

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 259/2005

    Altra decisione
    1 luglio 2005

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 180, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prevede per il delitto di abuso di informazioni privilegiate una pena notevolmente superiore a quella precedentemente comminata dall'omologa disposizione contenuta nell'art. 2 della legge 17 maggio 1991, n. 157. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 18 aprile 2005, n. 62, il cui art. 9 – novellando il d.lgs. n. 58 del 1998 – ha integralmente ridisegnato la disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate, in attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e delle direttive di attuazione della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. A seguito di tale intervento normativo, la figura criminosa 'de qua' – contemplata dal nuovo art. 184 del citato decreto legislativo – risulta modificata sia in rapporto alla descrizione del fatto incriminato che con riguardo alla risposta punitiva. Si impone, di conseguenza, la restituzione degli atti al giudice 'a quò per un nuovo esame della rilevanza della questione: e ciò non tanto in rapporto al diverso regime sanzionatorio della figura criminosa (essendo evidente che la nuova disciplina legislativa, se vale senz'altro a sanare per il futuro il supposto eccesso di delega denunciato dal rimettente, resta comunque inapplicabile ai fatti anteriori, trattandosi di modifica 'in peius'); quanto piuttosto in relazione ai sopravvenuti mutamenti nella descrizione del fatto tipico, e segnatamente alla nuova e più specifica definizione dell'informazione oggetto degli abusi incriminati: mutamenti a fronte dei quali si rende necessario che il rimettente verifichi se la fattispecie concreta sottoposta al suo esame resti o meno tuttora penalmente significativa.

    Art. 180 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 382/2004

    Questione inammissibile
    14 dicembre 2004

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui – nel definire l’”informazione privilegiata” come “un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo” – “non contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l’influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi “sensibile”. I giudici rimettenti, infatti, invocano l’addizione, alla formula definitoria dell’”informazione privilegiata”, di “parametri” atti a rendere più puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento della fattispecie, postulando così una operazione di “riempimento” dei contenuti della norma, che è estranea ai poteri della Corte, rimanendo eventualmente affidata alla discrezionalità del legislatore.

    Art. 180 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005. 298 parole tolte, 210 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: E' punito con la reclusione finoa due anni e con la multa da venti a seicento milioni di lire chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una societa', ovvero dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio:aggiunto: 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

aggiunto: a) ''strumenti finanziari'': gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

tolto: a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;

tolto: b) senza giustificato motivo, da' comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazione indicate nella lettera a). Con la stessa pena e' altresi' punito chiunque, avendo ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1, compie taluno dei fatti descritti nella lettera a) del medesimo comma. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, per informazione privilegiata si intende un'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensivita' del fatto, le qualita' personali del colpevole o l'entita' del profitto che e' derivato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute per conto dello Stato italiano, della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi per ragioni attinenti alla politica economicaaggiunto: b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

aggiunto: c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui e' ragionevole attendersi l'esistenza in uno o piu' mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

aggiunto: d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 aprile 2005, n. 62

    La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art180 · fonte del testo

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