Art. 171 — Tutela dell'attività di vigilanza

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Fuori dai casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del T.U. bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di detti soggetti o sulle attivita' svolte per conto degli investitori, ovvero, allo stesso fine, nasconde, in tutto o in parte, fatti, che avrebbe dovuto comunicare, concernenti le condizioni e le attivita' stesse, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del T.U. bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla CONSOB e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche:

  • a)agli esperti indipendenti di cui la Banca d'Italia puo' richiedere l'intervento ai sensi dell'articolo 6;
  • b)a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti esteri abilitati all'offerta di quote o azioni di OICR ai sensi dell'articolo 42;
  • c)a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le societa' di gestione indicate negli articoli 61 e 80;
  • d)agli organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, agli operatori che effettuano tali scambi e agli emittenti indicati nell'articolo 78;
  • e)ai promotori finanziari e agli agenti di cambio;
  • f)a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' indicata nell'articolo 69, comma 1;
  • g)ai soggetti che gestiscono i sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 16 aprile 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art171 · fonte del testo

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