Art. 16 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

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Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le ((soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1)), non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni ((previste dall'articolo 15, quando sia)) intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla ((societa', anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti)) a una partecipazione qualificata in una SIM, in una societa' di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf, ((quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2.)) In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, ((commi 6 e 7)). La Banca d'Italia puo' fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni ((eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa')). (( Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto puo' intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2. ))

Testo in vigore dal 30 novembre 2021 al 29 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2014 al 30 novembre 2021. 40 parole tolte, 120 parole aggiunte.

Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite tolto: ai sensi dell'articolo aggiunto: dall'articolo 15, comma tolto: 5 aggiunto: 1, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, tolto: commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso … il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', aggiunto: anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, in una societa' di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf, quando tolto: l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza aggiunto: vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi tolto: 5 e 6 aggiunto: 6 e 7. La Banca d'Italia puo' fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti tolto: i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo aggiunto: le soglie stabilite dall'articolo 15, comma tolto: 5 aggiunto: 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, tolto: comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia tolto: all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissatoaggiunto: , oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa'. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto puo' intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art16 · fonte del testo

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