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Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalita' stabilite dall'atto costitutivo e con periodicita' almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. Il collegio sindacale e la societa' di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art150 · fonte del testo

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