Art. 137 — Disposizioni generali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 20 marzo 2010. Leggi il testo vigente →

La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'articolo 2372 del codice civile. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformita' delle disposizioni della presente sezione. Lo statuto puo' prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle societa' cooperative.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 20 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art137 · fonte del testo

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