Art. 117-bis — Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate

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Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una societa' con azioni non quotate viene incorporata in una societa' con azioni quotate, quando l'entita' degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilita' liquide e dalle attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attivita' della societa' incorporata. 2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo

Testo in vigore dal 12 gennaio 2006 al 11 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art117bis · fonte del testo

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