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[1]Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

[2]Le attribuzioni spettanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i servizi postali, di bancoposta, telegrafici, radioelettrici e telefonici sono esercitate dalle aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore. Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da un consiglio di amministrazione. Il parere del consiglio di amministrazione e' obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nel presente decreto, sia anche negli altri previsti nel regio decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520, e successive modificazioni, riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e nel regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, concernente l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 135/1985

    Parametro
    6 maggio 1985

    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO RE…

    Art. 56 c.p. · Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 15 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art3 · fonte del testo

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