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((Gli abbonati hanno facolta', nei limiti e con le modalita' stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura e messa in opera delle apparecchiature terminali, non facenti parte dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonche' delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale da parte dell'esercente. La manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata dal titolare dell'abbonamento che dovra' provvedervi tramite l'esercente o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in possesso di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialita' e complessita' dell'impianto da affidare in manutenzione. Le amministrazioni statali possono provvedere, anche con personale specializzato alle proprie dipendenze, alla manutenzione delle apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale)).

Testo in vigore dal 26 marzo 1987 al 21 aprile 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 26 marzo 1987. 32 parole tolte, 63 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Impianti interni, supplementari ed accessori

Gli abbonati hanno facolta', nei limiti e con le modalita' stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi aggiunto: dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura e messa in opera tolto: degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati aggiunto: delle apparecchiature terminali, non facenti parte dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonche' delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento tolto: all'apparecchio aggiunto: all'impianto principale da parte dell'esercente. La manutenzione degli impianti suddetti deve essere tolto: eseguita esclusivamente dall'esercente aggiunto: assicurata dal titolare dell'abbonamento che dovra' provvedervi tramite l'esercente o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in possesso di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialita' e complessita' dell'impianto da affidare in manutenzione. Le amministrazioni statali possono provvedere tolto: direttamente ancheaggiunto: , anche con personale specializzato alle proprie dipendenze, alla manutenzione delle tolto: derivazioni interne od esterne, senza peraltro recare turbamento all'esercizio della rete, aggiunto: apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento tolto: degli apparecchi principali aggiunto: all'impianto principale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art285 · fonte del testo

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