Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 26 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

[1]Impianti interni, supplementari ed accessori

[2]Gli abbonati hanno facolta', nei limiti e con le modalita' stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi di ditte autorizzate per la fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonche' delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'apparecchio principale da parte dell'esercente. La manutenzione degli impianti suddetti deve essere eseguita esclusivamente dall'esercente. Le amministrazioni statali possono provvedere direttamente anche alla manutenzione delle derivazioni interne od esterne, senza peraltro recare turbamento all'esercizio della rete, restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento degli apparecchi principali.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 26 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art285 · fonte del testo

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