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[1]Esonero dal canone di concessione
[2]I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonche' le regioni, le province, i comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui al precedente articolo 263.
Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003
