Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 279 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Riduzione dei canoni per l'uso dei collegamenti diretti Canoni di reciprocita'
tolto: I canoni per l'uso dei collegamenti diretti realizzati su circuiti interurbani di tipo telegrafico dell'Amministrazione e relativi raccordi urbani possono essere ridotti fino ad un massimo del 50% per i Ministeri dell'interno, dei trasporti e della difesa, nonche' per gli enti ed organizzazioni che hanno diritto ad un trattamento analogo a quello delle forze armate italiane in base ad accordi internazionali. Tali riduzioni sono subordinate alla condizione che i Ministeri, enti ed organizzazioni interessati accordino, per le prestazioni rese all'Amministrazione, agevolazioni sui corrispettivi e canoni ad essi dovuti e sempreche', trattandosi di prestazioni identiche, tali agevolazioni consistano nell'applicazione di aliquote base non superiori e riduzioni della stessa entita'. Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle societa' concessionarie di servizi telegrafici di stampa e' accordata la riduzione del 75% sui canoni stabiliti per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e relativi raccordi urbani. Nei confronti degli stessi organi di cui al precedente comma si applica, per quanto concerne l'uso di circuiti telefonici interurbani utilizzati per trasmissioni di tipo telegrafico, il disposto dell'art. 307 del presente decreto. Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle societa' concessionarie dei servizi telegrafici e delle societa' concessionarie dei servizi telefonici, i canoni stessi vengono stabiliti in apposite convenzioni tenuto conto, in via di reciprocita', dell'entita' e del costo delle prestazioni rese alla Amministrazione. Tali convenzioni sono approvate per le societa' concessionarie dallo stesso organo competente al rilascio delle concessioni e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art268 · fonte del testo
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