Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è configurabile un diritto soggettivo del privato all'attivazione ed esercizio di impianti radiotelevisivi, ma solo un interesse legittimo al corretto esercizio, da parte della p.a., dei poteri di assegnazione delle frequenze e di disattivazione degli impianti, i quali sono finalizzati al razionale ed ordinato governo dell'etere ed implicano un ambito di discrezionalità non solo tecnica ma anche amministrativa. Consegue da ciò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario - anche ai soli fini dell'adozione di provvedimenti urgenti - e l'inammissibilità della questione di costituzionalità da questi sollevata per censurare l'attribuzione alla p.a. del potere di disattivare gli impianti radiotelevisivi privati sprovvisti di autorizzazione ed operanti in ambito locale. (Questione concernente l'art. 240 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost.). - S. nn. 237/1984, 826/1988 e 1030/1988, 153/1987, nonché O. n. 374/1989. Vedi, peraltro, S. n. 202/1976.
Art. 240 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Turbative ai servizi di telecomunicazioni
tolto: Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del presente decreto, e' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici, competenti per territorio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art240 · fonte del testo
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