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[1]Pubblico ufficiale
[2]Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 227, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Capo, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003
