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[1]Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di telecomunicazioni - Sanzioni

[2]Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni e' punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000. E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni salvo che non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego di tali strumenti. Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni e' punito ai sensi dell'art. 219 ma le pene sono aumentate.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art221 · fonte del testo

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