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[1]Incameramento delle cauzioni

[2]In tutti i casi di estinzione della concessione, qualora il concessionario non provveda entro il termine di tre mesi dalla richiesta dell'Amministrazione, al pagamento di quanto ad essa dovuto, l'Amministrazione stessa procede all'incameramento della cauzione fino all'ammontare dei propri crediti liquidi. La somma eventualmente residua e' messa a disposizione dell'interessato, ovvero, in caso di fallimento non seguito da bancarotta, dell'autorita' giudiziaria. Qualora il fallimento dia luogo al reato di bancarotta semplice o fraudolenta, l'Amministrazione procede all'incameramento, totale o parziale, della cauzione. Analogamente, l'Amministrazione puo' procedere al predetto incameramento, in tutti gli altri casi di estinzione della concessione dovuti a colpa del concessionario.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art192 · fonte del testo

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